Convenzione
Art. 58
Controversie tra detentori di garanzia o di una polizza riassicurativa.
In vigore dal 1 mag 1988
. Controversie tra detentori di garanzia o di una polizza riassicurativa.
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti per un contratto di garanzia o una polizza riassicurativa sarà sottoposta ad arbitrato per una sentenza finale, conformemente alle norme previste o figuranti nel contratto di garanzia o nella polizza riassicurativa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-04-29;134#art-c-58