Convenzione
Art. 60
Procedura
In vigore dal 1 mag 1988
. Procedura
Qualsiasi proposta intesa ad emendare la presente Convenzione, presentata da un membro, da un Governatore o da un amministratore, dovrà essere inoltrata al Presidente del Consiglio di amministrazione che la sottoporrà a quest'ultimo. Qualora l'emendamento proposto sia raccomandato dal Consiglio di amministrazione sarà sottoposto al Consiglio ( dei Governatori) per essere approvato conformemente all'. Una volta che un emendamento stato sia debitamente approvato dal Consiglio, l'Agenzia lo notificherà formalmente a tutti i membri. Gli emendamenti entreranno in vigore per tutti i membri novanta giorni dopo la data della loro notifica, salvo che il Consiglio non specifichi una diversa data.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-04-29;134#art-c-60