Convenzione
Art. 46
Archivi e Comunicazioni
In vigore dal 1 mag 1988
. Archivi e Comunicazioni
(a) Gli archivi dell'Agenzia saranno inviolabili, a prescindere da dove possano essere situati.
(b) Alle comunicazioni ufficali dell'agenzia sarà accordato - da parte di ciascun membro lo stesso trattamento che viene accordato alle comunicazioni ufficiali della Banca.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-04-29;134#art-c-46