Convenzione

Art. 46

Archivi e Comunicazioni

In vigore dal 1 mag 1988
. Archivi e Comunicazioni (a) Gli archivi dell'Agenzia saranno inviolabili, a prescindere da dove possano essere situati. (b) Alle comunicazioni ufficali dell'agenzia sarà accordato - da parte di ciascun membro lo stesso trattamento che viene accordato alle comunicazioni ufficiali della Banca.
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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134#art-c-46

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Archivi e Comunicazioni (Art. 46 Ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti, adottata dal Consiglio dei governatori della Banca mondiale a Seul l'11 ottobre 1985.) — Testo vigente | Portale Normativo