Convenzione
Art. 38
Canali di comunicazione
In vigore dal 1 mag 1988
. Canali di comunicazione
(a) Ogni membro designerà l'autorità competente cui l'Agenzia potrà rivolgersi per qualsiasi questione inerente la presente Convenzione.
L'Agenzia considererà le dichiarazioni di dette autorità come se fossero rese dal paese membro. L'Agenzia, su richiesta di un membro, consulterà lo stesso paese membro per qualsiasi questione di cui agli -21 inerenti od istituiti assicurativi dello stesso. (b) Qualora sia richiesta l'autorizzazione di ogni membro prima di qualsiasi atto dell'Agenzia, l'autorizzazione si riterrà accordata salvo obiezione avanzata da un paese membro entro un periodo di tempo ragionevole fissato dall'Agenzia all'atto della notifica dell'atto proposto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-04-29;134#art-c-38