Convenzione
Art. 34
Divieto di attività politica
In vigore dal 1 mag 1988
. Divieto di attività politica
L'Agenzia, il suo Presidente ed il suo personale non interferiranno negli affari politici di alcun membro. Pur riconoscendo il diritto dell'Agenzia di tener conto di tutte le circostanze relative ad un investimento, non saranno influenzati nelle loro decisioni dal sistema politico del membro o dei membri interessati.
Qualsiasi considerazione pertinente alle loro decisioni dovrà essere vagliate in modo imparziale onde soddisfare gli scopi contemplati all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-04-29;134#art-c-34