Convenzione

Art. 35

Rapporti con le Organizzazioni Internazionali

In vigore dal 1 mag 1988
. Rapporti con le Organizzazioni Internazionali L'Agenzia, nei termini previsti dalla presente convenzione, coopererà con le Nazioni Unite e con qualsiasi organizzazione intergovernativa avente specifiche responsabilità nei suoi relativi campi),ed in particolare con la Banca e con la International Finance Corporation.
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Rapporti con le Organizzazioni Internazionali (Art. 35 Ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti, adottata dal Consiglio dei governatori della Banca mondiale a Seul l'11 ottobre 1985.) — Testo vigente | Portale Normativo