Art. 35 · Rapporti con le Organizzazioni Internazionali
Convenzione

Art. 35

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Rapporti con le Organizzazioni Internazionali

In vigore dal 1 mag 1988
. Rapporti con le Organizzazioni Internazionali L'Agenzia, nei termini previsti dalla presente convenzione, coopererà con le Nazioni Unite e con qualsiasi organizzazione intergovernativa avente specifiche responsabilità nei suoi relativi campi),ed in particolare con la Banca e con la International Finance Corporation.
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