Convenzione
Art. 35
35 / 79Rapporti con le Organizzazioni Internazionali
In vigore dal 1 mag 1988
. Rapporti con le Organizzazioni Internazionali
L'Agenzia, nei termini previsti dalla presente convenzione, coopererà con le Nazioni Unite e con qualsiasi organizzazione intergovernativa avente specifiche responsabilità nei suoi relativi campi),ed in particolare con la Banca e con la International Finance Corporation.
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Prourn:nir:stato:legge:1988-04-29;134#art-c-35