Convenzione

Art. 2

Obiettivi e finalità.

In vigore dal 1 mag 1988
. Obiettivi e finalità. Obiettivo dell'Agenzia sarà di favorire il flusso di investimenti a fini produttivi tra i paesi membri ed in particolare verso i paesi membri in via di sviluppo, integrando in tale maniera le attività della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (qui di seguito denominata "Banca"), della Internazional Finance Corporation e di altre istituzione finanziarie internazionali per il finanziamento dello sviluppo. Per attuare il proprio obiettivo, l'Agenzia: (a) rilascerà garanzie, ivi comprese l'assicurazione reciproca e la riassicurazione, contro i rischi non commerciali relativi ad investimenti effettuati in un paesi membro di altri paesi membri; (b) svolgerà le opportune attività complementari per promuovere il flusso di investimenti verso e tra i paesi membri in via di svlippo; (c) eserciterà altri poteri accessori, necessari o auspicabili per la realizzazione del proprio obiettivo. L'Agenzia seguirà le disposizioni del presente articolo in tutte le sue decisioni.
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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134#art-c-2

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