Convenzione

Art. 4

Membri

In vigore dal 1 mag 1988
. Membri a) Potranno divenire membri dell'Agenzia tutti i membri della Banca e la Confederazione Elvetica. b) Saranno membri fondatori gli Stati figuranti all'Allegato (A) alla presente e che saranno divenuti parti alla presente Convenzione alla data del 30 ottobre 1987 o prima della stessa.
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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134#art-c-4

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