Convenzione
Art. 4
Membri
In vigore dal 1 mag 1988
. Membri
a) Potranno divenire membri dell'Agenzia tutti i membri della Banca e la Confederazione Elvetica.
b) Saranno membri fondatori gli Stati figuranti all'Allegato (A) alla presente e che saranno divenuti parti alla presente Convenzione alla data del 30 ottobre 1987 o prima della stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-04-29;134#art-c-4