Convenzione

Art. 8

Pagamento delle sottoscrizioni azionarie

In vigore dal 1 mag 1988
. Pagamento delle sottoscrizioni azionarie a) I pagamenti delle quote sottoscritte avverranno in valute convertibili, eccetto quelli dei paesi in via di sviluppo, che saranno fatti nella loro valuta fino al 25% della parte in contante delle loro sottoscrizioni, da pagarsi ai sensi dell', (i). b) Le chiamate per una qualsiasi porzione di sottoscrizione non pagata saranno uniformi per tutti i titoli. c) se, a seguito di chiamata, l'ammonatare ricevuto dall'Agenzia si rivelasse insufficiente a far fronte agli obblighi che hanno necessitato la chiamata stessa, l'Agenzia potrà fare ulteriori chiamate per le sottoscrizioni non pagate fino a che il capitale ricevuto complessivo non sia sufficiente a far fronte ai propri obblighi. d) la responsabilità relativa alle azioni sarà limitata alla porzione di quota non pagata del costo di emissione.
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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134#art-c-8

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