Convenzione
Art. 12
Investimenti aventi diritto a coperture
In vigore dal 1 mag 1988
. Investimenti aventi diritto a coperture
(a) Gli investimenti aventi diritto a copertura comprenderanno interessi azionari, inclusi prestiti a medio o lungo termine accesi o garantiti da azionisti di un'azienda, nonché quelle forme di investimento diretto specificate dal Consiglio di amministrazione.
(b) Il Consiglio di amministrazione, a maggioranza qualificata, potrà estendere il diritto di copertura a qualsiasi altra forma di investimento a medio o lungo termine, tuttavia prestiti diversi da quello contemplati al paragrafo (a) potranno avere dirittto a copertura solo se connessi ad un investimento specifico già coperto o che sarà coperto dall'Agenzia.
(c) Le garanzie saranno limitate ad investimenti la cui attuazione sarà successiva alla registrazione, da parte dell'Agenzia, della richiesta di garanzia. Tali investimenti potranno includere:
(i) qualsiasi trasferimento di valuta estera inteso ad ammodernare, espandere o sviluppare un investimento esistente nonché
(ii) l'impiego di guadagni risultanti da investimenti esistenti, che diversamente verrebbero trasferiti fuori del paese ospite.
(d) Nel garantire un investimento, l'Agenzia dovrà accertare:
(i) la validità economica dell'investimento ed il contributo che potrà dare allo sviluppo del paese ospite;
(ii) la rispondenza dell'investimento alle leggi ed ai regolamenti del paese ospite;
(iii) la rispondenza dell'investimento agli obiettivi di sviluppo convenuti ed alle priorità del paese ospite; nonché
(iv) le condizioni che regolano gli investimenti nel paese ospite ivi compresa la possibilità di avvalersi di un giusto ed equo trattamento e di una tutela giuridica degli investimenti.
Storico versioni
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