Convenzione

Art. 19

Rapporti con enti nazionali e regionali

In vigore dal 1 mag 1988
. Rapporti con enti nazionali e regionali L'Agenzia coopererà ed integrerà l'opera di enti anzionali di paesi membri o di enti regionali la maggioranza del cui capitale sia posseduta da membri che svolgano attività analoghe a quelle dell'Agenzia, al fine di rendere più efficaci i rispettivi servizi e contribuire ad incrementare il flusso degli investimenti esteri. A tale fine, l'Agenzia potrà trattare con tali enti i dettagli di simile cooperazione, incluse in particolare le modalità relative alla riassicurazione e co-assicurazione.
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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134#art-c-19

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Rapporti con enti nazionali e regionali (Art. 19 Ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti, adottata dal Consiglio dei governatori della Banca mondiale a Seul l'11 ottobre 1985.) — Testo vigente | Portale Normativo