Convenzione

Art. 18

Surrogazione

In vigore dal 1 mag 1988
. Surrogazione (a) Successivamente all'avvenuto pagamento o all'autorizzazione dello stesso a favore di un assicurato, l'Agenzia potrà subentrare nei diritti o nelle richieste di indennizzo relativi all'investimento garantito che l'assicurato vantava nei confronti del paese ospite o di altri debitori. Il contratto di garanzia completerà i termini e le condizioni di tale surrogazione. (b) I diritto dell'Agenzia previsto al paragrafo (a) di cui sopra saranno riconosciuti da tutti i membri. (c) Le somme in valute del paese ospite acquisite dall'Agenzia in veste di surrogante conformemente al paragrafo (a) di cui sopra otterranno, da parte col paese ospite, relativamente al loro utilizzo e conversione, un trattamento favorevole analogo a quello spettante ai fondi in possesso dell'assicurato. In ogni caso, tali somme potranno essere utilizzate dall'Agenzia per far fronte alle sue spese amministrative e ad altri costi. L'Agenzia cercherà inoltre di accordarsi con i paesi ospiti per altri impieghi di tali valute nella misura in cui esse non siano convertibili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134#art-c-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Surrogazione (Art. 18 Ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti, adottata dal Consiglio dei governatori della Banca mondiale a Seul l'11 ottobre 1985.) — Testo vigente | Portale Normativo