Convenzione

Art. 21

Cooperazione con assicuratori privati e riassicuratori

In vigore dal 1 mag 1988
. Cooperazione con assicuratori privati e riassicuratori (a) L'agenzia potrà stipulare accordi con assicuratori privati di paesi membri al fine di incrementare le proprie attività e incoraggiare gli assicuratori a fornire la copertura assicurativa contro rischi non commerciali nei paesi membri in via di sviluppo condizioni analoghe a quelle applicate dall'Agenzia. Tali accordi includeranno le modalità di riassicurazione da parte dell'Agenzia alle condizioni e secondo le procedure specificate all'. (b) L'Agenzia potrà riassicurare in tutto o in parte presso un appropriato ente riassicurativo qualsiasi polizza asssicurativa da essa stipulata. (c) In particolare, l'Agenzia cercerà di garantire quegli investimenti per i quali - a condizioni ragionevoli non esiste analoga copertuara da parte di assicuratori e riassicuratori.
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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134#art-c-21

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