Convenzione

Art. 24

Garanzie degli investimenti sponsorizzati

In vigore dal 1 mag 1988
. Garanzie degli investimenti sponsorizzati Oltre alle operazioni di garanzia effettuato dall'Agenzia in base al presente Capitolo, l'Agenzia potrà garantire investimenti in base agli accordi di sponsorizzazione contemplati nell'allegato I alla presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134#art-c-24

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Garanzie degli investimenti sponsorizzati (Art. 24 Ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti, adottata dal Consiglio dei governatori della Banca mondiale a Seul l'11 ottobre 1985.) — Testo vigente | Portale Normativo