Definizione data dalla norma indicata.
qualsiasi valuta designata come tale periodicamente dal Fondo Monetario Internazionale, nonché (ii) ogni altra valuta disponibile e convertibile ed avente effettivo corso, designata dal Consiglio di Amministrazione di cui all'Articolo 30 (qui di seguito denominato "Consiglio di Amministrazione") ai fini della presente Convenzione - previa consultazione con il Fondo Monetario Internazionale e l'approvazione dello Stato di appartenenza di tale valuta
Fonte: l-1988-04-29-134 — art. c-3 →