Allegato I
Art. 6
Principi operativi
In vigore dal 1 mag 1988
. Principi operativi
Fatte salve le disposizioni del peresente allegato, le disposizioni relative alle operazioni di garanzia di cui al Capitolo III della presente Convenzione e quelle relative alla gestione finanziaria di cui al Capitolo IV della presente Convenzione troveranno applicazione mutatis mutandis nei confronti delle garanzie di investimenti sponsorizzati; salvo che (i) tali investimenti avranno diritto a sponsorizzazione se effettuati nei territori di un paese membro, ed in particolare da un paese membro in via di sviluppo; da un investitore o da investitori che ne abbiano diritto in base all', paragrafo (a) del presente Allegato; e (ii) l'Agenzia non risponderà con il proprio attivo di una garanzia o polizza riassicurativa emessa in base al presente Allegato ed ogni contratto di garanzia o polizza riassicurativa concluse conformemente al presente allegato dovrà prevederlo espressamente.
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