Allegato I

Art. 2

Fondo Fiduciario di Sponsorizzazione

In vigore dal 1 mag 1988
. Fondo Fiduciario di Sponsorizzazione (a) Premi ed altre entrate derivanti da garanzie di investimenti sponsorizzatori, inclusi i profitti risultanti dall'investimenti di tali premi e entrate, confluiranno in un conto a se stante definito Fondo Fiduciario di Sponsorizzazione. (b) Tutte le spese amministrative ed i pagamenti delle rivendicazioni attribuibili a garanzie rilasciate in base al presente Allegato saranno saldati attingendo al Fondo Fiduciario di Sponsorizzazione. (c) Le disponibilità del Fondo Fiduciario di Sponsorizzazione saranno raccolte e gestite in un conto congiunto dei membri sponsorizzatori e saranno tenute separate dalle altre disponibilità dell'Agenzia.
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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134#art-ai-2

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Fondo Fiduciario di Sponsorizzazione (Art. 2 Ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti, adottata dal Consiglio dei governatori della Banca mondiale a Seul l'11 ottobre 1985.) — Testo vigente | Portale Normativo