Allegato I
Art. 1
Sponsorizzazione
In vigore dal 1 mag 1988
ALLEGATO I
GARANZIE DI INVESTIMENTI SPONSORIZZATI IN BASE ALL'
. Sponsorizzazione
(a) Ogni membro potrà sponsorizzare per garanzia un investimento che un investitore di una qualunque nazionalità, o che investitori di diverse nazionalità intendano effettuare.
(b) Subordinatamente alle disposizioni dell', paragrafi (b) e (c) del presente Allegato, ogni membro sponsorizzatore condividerà assieme agli altri membri sponsorizzatori le perdite secondo le garanzie fornite a copertura degli investimenti sponsorizzati, allorquando e nella misura in cui tali perdite non possano essere coperte da Fondo Fiduciario di Sponsorizzazione di cui all' del presente Allegato, secondo il rapporto tra il grado massimo di responsabilità eventualmente assunta attraverso le garanzie fornite per gli investimenti da esso sponsorizzati e l'ammontare totale della eventuale massima responsabilità secondo le garanzie fornite a copertura degli investimenti sponsorizzati da tutti i membri.
(c) Nel decidere il rilascio di garanzia conformemente al presente Allegato, l'Agenzia valuterà attentamente l'eventualità che il membro sponsorizzatore possa far fronte ai propri obblighi in base al presente Allegato e darà priorità a quegli investimenti co-sponsorizzati dai paesi ospiti interessati.
(d) L'Agenzia consulterà periodicamente i membri sponsorizzatori relativamente alle operazioni oggetto del presente Allegato.
Storico versioni
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