Allegato II
Art. 2
Negoziato
In vigore dal 1 mag 1988
. Negoziato
Le parti coinvolte in una controversia che rientri nell'ambito del presente Allegato dovranno tentare di comporrre la stessa per via negoziale prima di ricorrere alla conciliazione o all'arbitrato. I negoziati dovranno ritenersi esauriti se le parti non avranno raggiunto un'intesa entro centoventi giorni dalla data della richiesta di negoziato.
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Prourn:nir:stato:legge:1988-04-29;134#art-ai-2-2