Allegato II
Art. 5
Notifica
In vigore dal 1 mag 1988
. Notifica
La trasmissione di qualsiasi notifica o procedura relativa a procedimenti contemplati dal presente Allegato avverrà per iscritto.
Verrà inoltrata dall'Agenzia all'autorità designata del paese membro interessato conformemente all' della presente Convenzione e da quel membro sede centrale dell'Agenzia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-04-29;134#art-ai-5-2