Art. 5 · Notifica
Allegato II

Art. 5

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Notifica

In vigore dal 1 mag 1988
. Notifica La trasmissione di qualsiasi notifica o procedura relativa a procedimenti contemplati dal presente Allegato avverrà per iscritto. Verrà inoltrata dall'Agenzia all'autorità designata del paese membro interessato conformemente all' della presente Convenzione e da quel membro sede centrale dell'Agenzia.
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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134#art-ai-5-2