Atto Unico EuropeoCapo II

Art. 12

In vigore dal 30 dic 1986
All'articolo 188 del trattato CEE è inserito il seguente secondo comma "Il Consiglio, deliberando all'unanimità su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione e del Parlamento europeo, può modificare le disposizioni del titolo III dello statuto.".
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