Art. 13
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-12-23;909#art-aue-13
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La disposizione inserisce nel trattato CEE l'obiettivo di istituire progressivamente il mercato interno entro il 31 dicembre 1992. Questo mercato viene definito come un'area priva di frontiere interne. Al suo interno deve essere garantita la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali. A tale scopo, la Comunità è tenuta ad adottare le necessarie misure nel rispetto delle norme del trattato.
La norma introduce le basi per realizzare gradualmente un mercato interno europeo entro un termine stabilito, garantendo la piena libertà di movimento per fattori produttivi e persone.
Si applica alla Comunità europea, chiamata ad adottare le misure necessarie, e interessa le persone e gli operatori economici che movimentano merci, servizi o capitali.
Un cittadino o un'impresa di uno Stato membro intende trasferire capitali o prestare un servizio in un altro Stato della Comunità. In base alla norma, tali operazioni devono poter avvenire liberamente all'interno di uno spazio privo di frontiere interne.
Il trattato CEE viene integrato con l'inserimento dell'articolo 8 A, che definisce il mercato interno come spazio senza frontiere per merci, persone, servizi e capitali e fissa la scadenza del 31 dicembre 1992 per la sua progressiva instaurazione.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.