Atto Unico EuropeoSez. II

Art. 14

In vigore dal 30 dic 1986
Il trattato CEE è completato dalle disposizioni seguenti: " B La Commissione riferisce al Consiglio anteriormente al 31 dicembre 1988 ed al 31 dicembre 1990 sullo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione del mercato interno entro il termine stabilito all'A. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, definisce gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori interessati.".
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urn:nir:stato:legge:1986-12-23;909#art-aue-14

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Art. 14 Ratifica ed esecuzione dell'atto unico europeo, aperto alla firma a Lussemburgo il 17 febbraio 1986, con atto finale e dichiarazioni ad esso allegate. — Testo vigente | Portale Normativo