Atto Unico Europeo›Sez. II
Art. 19
In vigore dal 30 dic 1986
Il trattato CEE è completato dalle disposizioni seguenti:
"ARTICOLO 100 B
1. Nel corso del 1992 la Commissione procede, con ciascuno Stato membro, a un inventario delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che rientrano nella sfera dell'articolo 100 A e che non sono state oggetto di armonizzazione ai sensi di questo articolo.
Il Consiglio, deliberando secondo le disposizioni dell'articolo 100 A, può decidere che talune disposizioni in vigore in uno Stato membro devono essere riconosciute come equivalenti a quelle applicate da un altro Stato membro.
2. Le disposizioni dell'articolo 100 A, paragrafo 4 sono applicabili per analogia.
3. La Commissione procede all'inventario di cui al paragrafo 1, primo comma e presenta al Consiglio le proposte adeguate in tempo utile perché questo possa deliberare prima della fine del 1992.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-12-23;909#art-aue-19