Atto Unico Europeo›Sez. II
Art. 16
In vigore dal 30 dic 1986
.
1. L' del trattato CEE è sostituito dalle disposizioni seguenti:
"
Qualsiasi modifica o sospensione autonoma dei dazi della tariffa doganale comune è decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.".
2. L'articolo 57, paragrafo 2, seconda frase del trattato CEE è sostituito dalle disposizioni seguenti: "L'unanimità è necessaria per quelle direttive la cui esecuzione, in uno Stato membro almeno, comporti una modifica dei vigenti principi legislativi del regime delle professioni, per quanto riguarda la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche.".
3. All'articolo 59, secondo comma del trattato CEE i termini "all'unanimità" sono sostituiti dai termini "a maggioranza qualificata".
4. L'articolo 70, paragrafo 1, ultima frase del trattato CEE è sostituito dalle disposizioni seguenti:
"A tal riguardo, il Consiglio stabilisce a maggioranza qualificata delle direttive, procurando di raggiungere il più alto grado possibile di liberalizzazione. L'unanimità è necessaria per le misure che costituiscono un regresso in materia di liberalizzazione dei movimenti di capitali.".
5. All'articolo 84, paragrafo 2 del trattato CEE il termine "unanime" è sostituito dai termini "a maggioranza qualificata".
6. L'articolo 84, paragrafo 2 del trattato CEE è completato dal comma seguente:
"Le disposizioni di procedura di cui all'articolo 75, paragrafi 1 e 3 sono applicabili.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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