Atto Unico Europeo

Art. 20

In vigore dal 30 dic 1986
1. Nel trattato CEE, parte terza, titolo II, è inserito un nuovo capo 1 così redatto: "Capo 1 Cooperazione in materia di politica economica e monetaria (Unione economica e monetaria) ARTICOLO 102 A 1. Per assicurare la convergenza delle politiche economiche e monetarie necessaria per l'ulteriore sviluppo della Comunità, gli Stati membri cooperano conformemente agli obiettivi dell'articolo 104. A tal fine e nel rispetto delle competenze esistenti, essi tengono conto delle esperienze acquisite grazie alla cooperazione nell'ambito del sistema monetario europeo (SME) e allo sviluppo dell'ECU. 2. Se l'ulteriore sviluppo nel settore della politica economica e monetaria rende necessarie delle modifiche istituzionali, si applicano le disposizioni dell'articolo 236. Nel caso di modifiche istituzionali nel settore monetario vengono consultati anche il, Comitato monetario e il Comitato dei Governatori delle banche centrali.". 2. I capi 1, 2 e 3 diventano rispettivamente i capi 2, 3 e 4.
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