Atto Unico Europeo
Art. 22
In vigore dal 30 dic 1986
Il trattato CEE è completato dalle disposizioni seguenti:
"ARTICOLO 118 B
La Commissione si sforza di sviluppare a livello europeo un dialogo tra le parti sociali, il quale possa sfociare, se esse lo ritengono opportuno, in relazioni convenzionali.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-12-23;909#art-aue-22