Atto Unico Europeo

Art. 22

In vigore dal 30 dic 1986
Il trattato CEE è completato dalle disposizioni seguenti: "ARTICOLO 118 B La Commissione si sforza di sviluppare a livello europeo un dialogo tra le parti sociali, il quale possa sfociare, se esse lo ritengono opportuno, in relazioni convenzionali.".
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urn:nir:stato:legge:1986-12-23;909#art-aue-22

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