Atto Unico Europeo›Capo III
Art. 27
In vigore dal 30 dic 1986
All'articolo 160 del trattato CEEA è inserito il seguente secondo comma "Il Consiglio, deliberando all'unanimità su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione e del Parlamento europeo, può modificare le disposizioni del titolo III dello statuto.".
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Prourn:nir:stato:legge:1986-12-23;909#art-aue-27