Atto Unico EuropeoCapo III

Art. 27

In vigore dal 30 dic 1986
All'articolo 160 del trattato CEEA è inserito il seguente secondo comma "Il Consiglio, deliberando all'unanimità su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione e del Parlamento europeo, può modificare le disposizioni del titolo III dello statuto.".
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Art. 27 Ratifica ed esecuzione dell'atto unico europeo, aperto alla firma a Lussemburgo il 17 febbraio 1986, con atto finale e dichiarazioni ad esso allegate. — Testo vigente | Portale Normativo