Atto Unico EuropeoTitolo IV

Art. 31

In vigore dal 30 dic 1986
Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica relative alla competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e all'esercizio di questa competenza si applicano soltanto alle disposizioni del titolo II e all'; esse si applicano a queste disposizioni alle stesse condizioni di quelle valide per le disposizioni di detti trattati.
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urn:nir:stato:legge:1986-12-23;909#art-aue-31

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