Art. 2

In vigore dal 30 dic 1986
1. Piena ed intera esecuzione è data all'atto di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall', comma 2, dell'atto stesso.
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urn:nir:stato:legge:1986-12-23;909#art-rd-2

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