Atto Unico EuropeoCapo II

Art. 11

In vigore dal 30 dic 1986
Il trattato CEE è completato dalle disposizioni seguenti: "ARTICOLO 168 A 1. Su domanda della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione e del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può affiancare alla Corte di giustizia una giurisdizione competente a conoscere in primo grado, con riserva di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni stabilite dallo statuto, talune categorie di ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche. Tale giurisdizione non sarà competente a conoscere nè delle cause proposte da Stati membri o da istituzioni comunitarie, nè delle questioni pregiudiziali sottoposte ai sensi dell'articolo 177. 2. Il Consiglio, seguendo la procedura di cui al paragrafo 1, stabilisce la composizione di detta giurisdizione e adotta gli adattamenti e le disposizioni complementari necessari allo statuto della Corte di giustizia. Salvo decisione contraria del Consiglio, le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia e in particolare le disposizioni del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia sono applicabili a detta giurisdizione. 3. I membri di tale giurisdizione sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie d'indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di funzioni giurisdizionali; essi sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri. Un rinnovo parziale ha luogo ogni tre anni. I membri uscenti possono essere nuovamente nominati. 4. La suddetta giurisdizione stabilisce il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio.".
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