Atto Unico EuropeoCapo II

Art. 8

In vigore dal 30 dic 1986
L'articolo 237, primo comma del trattato CEE è sostituito dalle disposizioni seguenti "Ogni Stato europeo può domandare di diventare membro della Comunità. Esso invia la sua domanda al Consiglio che si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza assoluta dei membri che lo compongono.".
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