Atto Unico EuropeoTitolo I

Art. 3

In vigore dal 30 dic 1986
1. Le istituzioni delle Comunità europee, ormai denominate come qui di seguito, esercitano i loro poteri e le loro competenze alle condizioni e ai fini previsti dai trattati che istituiscono le Comunità e dai trattati e atti successivi che li hanno modificati o completati nonché dalle disposizioni del titolo II. 2. Le istituzioni e gli organi competenti in materia di Cooperazione politica europea esercitano i loro poteri e le loro competenze alle condizioni e ai fini stabiliti dal titolo III e dai documenti menzionati all', terzo comma.
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urn:nir:stato:legge:1986-12-23;909#art-aue-3

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