Atto Unico Europeo›Titolo I
Art. 3
9 / 34In vigore dal 30 dic 1986
1. Le istituzioni delle Comunità europee, ormai denominate come qui di seguito, esercitano i loro poteri e le loro competenze alle condizioni e ai fini previsti dai trattati che istituiscono le Comunità e dai trattati e atti successivi che li hanno modificati o completati nonché dalle disposizioni del titolo II.
2. Le istituzioni e gli organi competenti in materia di Cooperazione politica europea esercitano i loro poteri e le loro competenze alle condizioni e ai fini stabiliti dal titolo III e dai documenti menzionati all', terzo comma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-12-23;909#art-aue-3