Atto Unico EuropeoCapo II

Art. 7

In vigore dal 30 dic 1986
L'articolo 149 del trattato CEE è sostituito dalle disposizioni seguenti: "ARTICOLO 149 1. Quando, in virtù del presente trattato un atto del Consiglio va preso su proposta della Commissione, il Consiglio può emanare un atto che costituisca emendamento della proposta solo deliberando all'unanimità. 2. Quando in virtù del presente trattato, un atto del Consiglio va preso in cooperazione con il Parlamento europeo, si applica la procedura seguente: a) Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, alle condizioni del paragrafo I, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, adotta una posizione comune. b) La posizione comune del Consiglio viene comunicata al Parlamento europeo. Il Consiglio e la Commissione informano esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottare la posizione comune, nonché della posizione della Commissione. Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo approva la posizione comune, ovvero se esso non si è pronunciato entro detto termine, il Consiglio adotta definitivamente l'atto in questione in conformità alla posizione comune. c) Entro il termine di tre mesi indicato alla lettera b), il Parlamento europeo può, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, proporre emendamenti alla posizione comune del Consiglio. Il Parlamento europeo può anche, alla stessa maggioranza, respingere la posizione comune del Consiglio. Il risultato delle delibere è trasmesso al Consiglio e alla Commissione. Qualora il Parlamento europeo abbia respinto la posizione comune del Consiglio, quest'ultimo può deliberare in seconda lettura soltanto all'unanimità. d) La Commissione, sulla scorta degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo, riesamina entro il termine di un mese la proposta in base alla quale il Consiglio ha adottato la propria posizione comune. La Commissione trasmette al Consiglio, contemporaneamente alla proposta riesaminata, gli emendamenti del Parlamento europeo che essa non ha recepito, esprimendo il suo parere sugli stessi. Il Consiglio può adottare all'unanimità detti emendamenti. e) Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta la proposta riesaminata dalla Commissione. Il Consiglio può modificare la proposta riesaminata dalla Commissione soltanto all'unanimità. f) Nei casi di cui alle lettere c), d) e e) il Consiglio deve deliberare entro il termine di tre mesi. In mancanza di una decisione entro detto termine, la proposta della Commissione si considera non adottata. g) I termini di cui alle lettere b) e f) possono essere prorogati di un mese al massimo di comune accordo tra il Consiglio e il Parlamento europeo. 3. Finché il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare la propria proposta in ogni fase delle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2.".
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urn:nir:stato:legge:1986-12-23;909#art-aue-7

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Art. 7 Ratifica ed esecuzione dell'atto unico europeo, aperto alla firma a Lussemburgo il 17 febbraio 1986, con atto finale e dichiarazioni ad esso allegate. — Testo vigente | Portale Normativo