Atto Unico EuropeoTitolo I

Art. 1

In vigore dal 30 dic 1986
ATTO UNICO EUROPEO SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, ANIMATI dalla volontà di proseguire l'opera intrapresa con i trattati che istituiscono le Comunità europee e di trasformare l'insieme delle relazioni tra i loro Stati in un'Unione europea conformemente alla Dichiarazione solenne di Stoccarda del 19 giugno 1983, RISOLUTI ad attuare questa Unione europea sulla base, da un lato, delle Comunità funzionanti secondo le proprie norme e, dall'altro, della Cooperazione europea tra gli Stati firmatari in materia di politica estera, dotando l'unione dei mezzi d'azione necessari, DECISI a promuovere insieme la democrazia basandosi sui diritti fondamentali sanciti dalle costituzioni e dalle leggi degli Stati membri, dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta sociale europea, in particolare la libertà, l'uguaglianza e la giustizia sociale, CONVINTI che l'idea europea, i risultati acquisiti nei settori dell'integrazione economica e della cooperazione politica e la necessità di nuovi, sviluppi siano conformi agli auspici dei popoli democratici europei per i quali il Parlamento europeo, eletto a suffragio universale, è un mezzo di espressione indispensabile, CONSAPEVOLI della responsabilità che incombe all'Europa di adoperarsi per parlare sempre più ad una sola voce e per agire con coesione e solidarietà al fine di difendere più efficacemente i suoi interessi comuni e la sua indipendenza, nonché di far valere in particolare i principi della democrazia e il rispetto del diritto e dei diritti dell'uomo, ai quali esse si sentono legate, onde fornire congiuntamente il loro contributo specifico al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali conformemente all'impegno che hanno assunto nell'ambito della Carta delle Nazioni Unite, DETERMINATI a migliorare la situazione economica e sociale, approfondendo le politiche comuni e perseguendo nuovi obiettivi, nonché ad assicurare un migliore funzionamento delle Comunità, consentendo alle istituzioni di esercitare i loro poteri nelle condizioni più conformi all'interesse comunitario, CONSIDERANDO che i Capi di Stato o di Governo hanno approvato, nella conferenza di Parigi del 19-21 ottobre 1972, l'obiettivo della realizzazione progressiva dell'unione economica e monetaria, CONSIDERANDO l'allegato alle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Brema del 6 e 7 luglio 1978 nonché la risoluzione del Consiglio europeo di Bruxelles del 5 dicembre 1978 relativa all'instaurazione del Sistema Monetario Europeo (SME) e ai problemi connessi e rilevando che, conformemente a questa risoluzione, la Comunità e le banche centrali degli Stati membri hanno preso un certo numero di misure destinate ad attuare la cooperazione monetaria, HANNO DECISO di stabilire il presente atto e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, Signor Leo TINDEMANS, Ministro delle relazioni esterne; SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA, Signor Uffe ELLEMANN-JENSEN, Ministro degli affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, Signor Hans Dietrich GENSCHER, Ministro federale degli affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, Signor Karolos PAPOULIAS, Ministro degli affari esteri, SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, Signor Francisco FERNANDEZ ORDONEZ, Ministro degli affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, Signor Roland DUMAS, Ministro delle relazioni esterne; IL PRESIDENTE D'IRLANDA, Signor Peter BARRY, T.D., Ministro degli affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, Signor Giulio ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, Signor Robert GOEBBELS, Sottosegretario al Ministero degli affari esteri; SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI, Signor Hans van den BROEK, Ministro degli affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, Dott. Pedro PIRES DE MIRANDA, Ministro degli affari esteri; SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Signora Lynda CHALKER, Sottosegretario di Stato, Ministero degli affari esteri e del Commonwealth, I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono: Le Comunità europee e la Cooperazione politica europea perseguono l'obiettivo di contribuire insieme a far progredire concretamente l'Unione europea. Le Comunità europee sono fondate sui trattati che istituiscono la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica nonché sui trattati e atti successivi che li hanno modificati o completati. La Cooperazione politica è disciplinata dal titolo III. Le disposizioni di questo titolo confermano e completano le procedure convenute nei rapporti di Lussemburgo, Copenaghen e Londra e nella dichiarazione solenne sull'Unione europea nonché la prassi progressivamente instauratasi tra gli Stati membri.
Storico versioni

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