Atto Unico Europeo›Capo II
Art. 10
In vigore dal 30 dic 1986
L'articolo 145 del trattato CEE è completato dalle disposizioni seguenti "- conferisce alla Commissione, negli atti che esso adotta, le competenze di esecuzione delle norme che stabilisce.
Il Consiglio può sottoporre l'esercizio di tali competenze a determinate modalità. Il Consiglio può anche riservarsi, in casi specifici, di esercitare direttamente competenze di esecuzione. Le suddette modalità devono rispondere ai principi e alle norme che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione previo parere del Parlamento europeo, avrà stabilito in via preliminare.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-12-23;909#art-aue-10