Atto Unico EuropeoCapo II

Art. 9

In vigore dal 30 dic 1986
L'articolo 238, secondo comma del trattato CEE è sostituito dalle disposizioni seguenti: "Tali accordi sono conclusi dal Consiglio operante all'unanimità e previo parere conforme del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza assoluta dei membri che lo compongono."
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Art. 9 Ratifica ed esecuzione dell'atto unico europeo, aperto alla firma a Lussemburgo il 17 febbraio 1986, con atto finale e dichiarazioni ad esso allegate. — Testo vigente | Portale Normativo