Art. 9
Atto Unico EuropeoCapo II

Art. 9

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In vigore dal 30 dic 1986
L'articolo 238, secondo comma del trattato CEE è sostituito dalle disposizioni seguenti: "Tali accordi sono conclusi dal Consiglio operante all'unanimità e previo parere conforme del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza assoluta dei membri che lo compongono."
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