Atto Unico Europeo›Capo II
Art. 9
15 / 34In vigore dal 30 dic 1986
L'articolo 238, secondo comma del trattato CEE è sostituito dalle disposizioni seguenti:
"Tali accordi sono conclusi dal Consiglio operante all'unanimità e previo parere conforme del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza assoluta dei membri che lo compongono."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1986-12-23;909#art-aue-9