Atto Unico Europeo›Capo II
Art. 8
14 / 34In vigore dal 30 dic 1986
L'articolo 237, primo comma del trattato CEE è sostituito dalle disposizioni seguenti "Ogni Stato europeo può domandare di diventare membro della Comunità. Esso invia la sua domanda al Consiglio che si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza assoluta dei membri che lo compongono.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1986-12-23;909#art-aue-8