Atto Unico Europeo›Sez. II
Art. 13
19 / 34In vigore dal 30 dic 1986
Il trattato CEE è completato dalle disposizioni seguenti:
" A
La Comunità adotta le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992, conformemente alle disposizioni del presente articolo e degli B, 8 C e 28, dell'articolo 57, paragrafo 2, dell'articolo 59, dell'articolo 70, paragrafo 1 e degli articoli 84; 99, 100 A e 100 B e senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente trattato.
Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del presente trattato.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-12-23;909#art-aue-13