Atto Unico Europeo›Capo II
Art. 12
18 / 34In vigore dal 30 dic 1986
All'articolo 188 del trattato CEE è inserito il seguente secondo comma "Il Consiglio, deliberando all'unanimità su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione e del Parlamento europeo, può modificare le disposizioni del titolo III dello statuto.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1986-12-23;909#art-aue-12