Accordo
Art. 20
In vigore dal 30 mar 1986
.
1. Qualora il comitato del FES chieda modifiche sostanziali di una
proposta di finanziamento o in mancanza di un parere favorevole su quest'ultima, la Commissione consulta i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati.
Dopo aver proceduto alla consultazione la Commissione ne comunica i
risultati agli Stati membri nella successiva riunione del comitato del FES.
2. Dopo la consultazione di cui al paragrafo 1 la Commissione può
sottoporre una proposta di finanziamento, riveduta o completata, al comitato del FES in una delle sue successive riunioni.
3. Se il comitato del FES conferma il suo rifiuto di parere
favorevole, la Commissione informa lo Stato o gli Stati ACP interessati i quali possono chiedere:
o che il problema sia sollevato in seno al comitato ministeriale
ACP-CEE di cui all' della convenzione, in appresso denominato "comitato dell'";
o di essere sentiti dagli organi decisionali della Comunità,
alle condizioni di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-a-20