Art. 20
Accordo

Art. 20

387 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
. 1. Qualora il comitato del FES chieda modifiche sostanziali di una proposta di finanziamento o in mancanza di un parere favorevole su quest'ultima, la Commissione consulta i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati. Dopo aver proceduto alla consultazione la Commissione ne comunica i risultati agli Stati membri nella successiva riunione del comitato del FES. 2. Dopo la consultazione di cui al paragrafo 1 la Commissione può sottoporre una proposta di finanziamento, riveduta o completata, al comitato del FES in una delle sue successive riunioni. 3. Se il comitato del FES conferma il suo rifiuto di parere favorevole, la Commissione informa lo Stato o gli Stati ACP interessati i quali possono chiedere: o che il problema sia sollevato in seno al comitato ministeriale ACP-CEE di cui all' della convenzione, in appresso denominato "comitato dell'"; o di essere sentiti dagli organi decisionali della Comunità, alle condizioni di cui all', paragrafo 2.
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