Accordo
Art. 17
In vigore dal 30 mar 1986
.
1. Per l'applicazione dell' della convenzione, missioni
di programmazione sono svolte in ciascuno Stato ACP, sotto la responsabilità della Commissione e con la partecipazione della Banca, per stabilire il programma indicativo di aiuto comunitario.
2. Prima dell'invio delle missioni di programmazione, la
Commissione prepara, in collaborazione con la Banca, un documento conciso per paese comportante le conclusioni cui si è giunti in sede di preparazione della programmazione, nonché i settori in cui si prevede di concentrare l'aiuto comunitario.
Sulla base di questo documento ha luogo uno scambio di opinioni tra
i rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e della Banca, per valutare il contesto generale della cooperazione della Comunità con ciascuno Stato ACP e per assicurare, per quanto possibile, la coerenza e la complementarità tra l'aiuto comunitario e l'aiuto degli Stati membri.
3. In seguito alle missioni di programmazione intraprese negli
Stati ACP dalla Commissione e dalla Banca, il programma indicativo di aiuto comunitario relativo a ciascuno Stato ACP viene trasmesso agli Stati membri, per permettere che si svolga uno scambio di opinioni tra i rappresentanti di questi ultimi, della Commissione e della Banca. Detto scambio di opinioni avrà luogo qualora la Commissione, oppure uno o più Stati membri ne facciano richiesta.
4. I rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e della
Banca procedono, se necessario e almeno una volta nel periodo coperto dalla convenzione, all'esame dei progressi realizzati nell'esecuzione dei programmi indicativi nonché delle modifiche da apportare a questi ultimi a richiesta degli Stati ACP interessati.
5. Gli scambi di opinioni di cui ai paragrafi 2 e 3 nonché l'esame
previsto al paragrafo 4 avvengono nell'ambito di un comitato di programmazione composto da rappresentanti degli Stati membri e della Banca, presieduto da un rappresentante della Commissione.
Al comitato di programmazione vengono anche sottoposti gli
orientamenti generali previsti per l'attuazione della cooperazione regionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-a-17