Accordo

Art. 22

In vigore dal 30 mar 1986
. 1. Presso la Banca è istituito un comitato composto di rappresentanti dei governi degli Stati membri, in appresso denominato "comitato dell'". Il comitato dell' è presieduto dal rappresentante dello Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio dei governatori della Banca; il segretariato è assicurato dalla Banca. Un rappresentante della Commissione partecipa ai lavori. 2. Il Consiglio, che delibera all'unanimità, stabilisce il regolamento interno del comitato dell'. 3. La ponderazione dei voti degli Stati membri e la maggioranza qualificata applicabili al comitato dell' sono quelle risultanti dall'applicazione dell', paragrafi 3, 4 e 5.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-a-22

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