Accordo
Art. 25
In vigore dal 30 mar 1986
.
1. La Commissione e la Banca si accertano, ciascuna per quanto la
riguarda, delle condizioni alle quali gli aiuti della Comunità da esse rispettivamente gestiti siano posti in atto dagli Stati ACP, dai paesi e territori o dagli altri eventuali beneficiari.
2. Esse si accertano inoltre, ciascuna per quanto la riguarda, in
stretto collegamento con le autorità responsabili del paese o dei paesi interessati, delle condizioni alle quali le realizzazioni finanziate mediante aiuti comunitari siano utilizzate dai beneficiari.
3. In occasione degli esami previsti ai paragrafi 1 e 2, la
Commissione e la Banca verificano in quale misura siano stati conseguiti gli obiettivi previsti agli della convenzione e dalle disposizioni corrispondenti della decisione.
4. La Commissione e la Banca informano il Consiglio, almeno una
volta all'anno, in merito al rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. La relazione della Commissione e della Banca comporta inoltre una valutazione dell'impatto dell'aiuto comunitario sullo sviluppo economico e sociale dei paesi beneficiari.
Il Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata prevista
all', paragrafo 4, prende i provvedimenti necessari.
5. Il Consiglio è periodicamente informato del risultato dei
lavori effettuati dalla Commissione e dalla Banca sulla valutazione delle realizzazioni in corso o terminate, in particolare rispetto agli obiettivi di sviluppo perseguiti.
Storico versioni
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