Art. 25
Accordo

Art. 25

392 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
. 1. La Commissione e la Banca si accertano, ciascuna per quanto la riguarda, delle condizioni alle quali gli aiuti della Comunità da esse rispettivamente gestiti siano posti in atto dagli Stati ACP, dai paesi e territori o dagli altri eventuali beneficiari. 2. Esse si accertano inoltre, ciascuna per quanto la riguarda, in stretto collegamento con le autorità responsabili del paese o dei paesi interessati, delle condizioni alle quali le realizzazioni finanziate mediante aiuti comunitari siano utilizzate dai beneficiari. 3. In occasione degli esami previsti ai paragrafi 1 e 2, la Commissione e la Banca verificano in quale misura siano stati conseguiti gli obiettivi previsti agli della convenzione e dalle disposizioni corrispondenti della decisione. 4. La Commissione e la Banca informano il Consiglio, almeno una volta all'anno, in merito al rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. La relazione della Commissione e della Banca comporta inoltre una valutazione dell'impatto dell'aiuto comunitario sullo sviluppo economico e sociale dei paesi beneficiari. Il Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata prevista all', paragrafo 4, prende i provvedimenti necessari. 5. Il Consiglio è periodicamente informato del risultato dei lavori effettuati dalla Commissione e dalla Banca sulla valutazione delle realizzazioni in corso o terminate, in particolare rispetto agli obiettivi di sviluppo perseguiti.
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